Il Comitato Studentesco di Istituto, previsto quale organo eventuale dall’art. 13 D.L.VO 16.4.94, n. 297, è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle Assemblee Studentesche d’istituto, funzioni di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall’Assemblea Studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
Il Comitato Studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente scolastico, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato Studentesco da tenersi fuori dell’orario delle lezioni.